Riferimenti normativi |
Circolare Ministeriale del 29 ottobre 1986, n. 302: “Al riguardo, è appena il caso di precisare come la programmazione delle attività per gli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, costituendo momento integrante della più generale funzione di programmazione dell'azione educativa attribuita alla competenza dei collegi dei docenti dall'art. 4 del D.P.R. n. 416/74, venga a configurarsi con i caratteri di prestazione di un servizio obbligatorio posto a carico dei collegi dei docenti medesimi.” Circolare Ministeriale del 28 ottobre 1987, n. 316: “Gli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica - previa richiesta del genitore o di chi esercita la potestà o richiesta personale degli alunni stessi, se frequentanti la scuola secondaria superiore - hanno il diritto di scegliere tra le attività didattiche e formative ed una pluralità di opportunità qualificabili come studio o attività individuali da svolgersi con l'assistenza di docenti a ciò appositamente incaricati e nell'ambito dei locali scolastici. Per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentisi, si ribadisce la necessità che da parte dei collegi dei docenti siano formulati precisi programmi.” Circolare ministeriale del 18 gennaio 1991, n. 9 (recante istruzioni applicative della sentenza della Corte Costituzionale n. 13 dell’11 gennaio 1991): “[…] La Corte ha chiarito che per quanti decidono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, lo schema logico non è quello dell'obbligazione alternativa: per i predetti si determina "uno stato di non obbligo". Ha, quindi, ritenuto che i moduli organizzativi predisposti dall'amministrazione scolastica per corrispondere al non-obbligo, consistenti in: a) attività didattiche e formative; b) attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente; c) "nessuna attività", intesa come libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente, non siano per il momento esaustive residuando il problema se lo "stato di non obbligo" possa avere tra i suoi contenuti anche quello di non presentarsi o allontanarsi dalla scuola. In proposito la Corte chiarisce che sotto il profilo considerato l'esercizio della libertà di religione è garantita con il diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica e che le varie forme di impegno scolastico offerte dall'organizzazione scolastica alla libera scelta dei non avvalentisi non hanno, quindi, più alcun rapporto con la libertà di religione, ma attengono alle modalità organizzative della scuola. Ne consegue, come sottolinea la Corte, che "alla stregua dell'attuale organizzazione scolastica è innegabile che lo stato di non obbligo può comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o di assentarsi dall'edificio della scuola". Art. 311 comma 2 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione): “Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi, si provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.” Circolare Ministeriale prot. n. 0019400 del 3 luglio 2015 (Adeguamento degli organici di diritto del personale docente alle situazioni di fatto – A.S. 2015-2016): “Si ricorda che deve essere assicurato l'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati”. |
Modalità organizzative |
Premesso che è compito del Collegio dei docenti definire i contenuti delle attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica, ai fini della copertura delle relative ore, il Dirigente scolastico osserverà le disposizioni vigenti, che di seguito si riassumono: a) prioritariamente attribuirà le ore di attività alternative ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola, con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di quelli che hanno l'obbligo di completare l'orario di cattedra. Si precisa che non è possibile, per i docenti titolari di cattedra orario esterna, completare nella prima scuola con ore di attività alternative. b) Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), il Dirigente scolastico conferirà le ore alternative alla Religione Cattolica compatibilmente con le disponibilità in organico d’Istituto. I docenti che svolgono attività alternativa alla Religione Cattolica, come i docenti incaricati dell'insegnamento di questa, partecipano a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale dei rispettivi i studenti che si avvalgono di detti insegnamenti (C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987; C.M. n. 112 del 24 febbraio 2012). |
Programmazione delle attività e contenuti |
“Coloro che hanno chiesto di frequentare attività didattiche alternative possono presentare specifiche richieste in ordine ai contenuti da svolgere. Il Collegio dei Docenti programma una specifica attività didattica alternativa (che rientra nel Piano dell'Offerta Formativa) anche valutando le richieste dell'utenza e ne fìssa contenuti ed obiettivi nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa relativamente alla necessità che i predetti contenuti non appartengano a discipline curricolari. In tale sede saranno individuate le competenze richieste per l'insegnamento delle ore alternative e vengono fissati i criteri per l'individuazione del docente. Il Dirigente scolastico deve sottoporre all'esame e alle deliberazioni degli Organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idoneaassistenza agli alunni, compito questo che dipende dalla natura stessa dell'istituzione scolastica. L'assistenza può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione agli interessati, anche di natura applicativa che siano eventualmente rappresentati dagli studenti.” (Direzione Generale U.S.R. per il Piemonte, prot. n. 8496 del 20 ottobre 2014). La scuola è dunque chiamata a predisporre un proprio progetto di attività didattica e formativa da proporre a coloro che non si avvalgono dell’IRC. Questi alcuni possibili percorsi didattici e formativi: a) I diritti dell’uomo e del bambino nella storia e nell’attualità. Classi prima e seconda: Il concetto di diritti e di doveri. I diritti civili, politici, sociali, economici e culturali nel mondo antico. Classe terza: I diritti dell’uomo nell’età medievale. Dalla “Magna Charta Libertatum” (1215) alla “Petizione dei diritti” (1628). Classe Quarta: I diritti dell’uomo nell’età moderna. La “Dichiarazione dei diritti” (Bill of Rights) del 1689; la “Dichiarazione d’indipendenza” americana; la “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” (1789). Classe Quinta: I diritti dell’uomo nell’età contemporanea. Il lavoro minorile ai tempi della rivoluzione industriale. Il lavoro minorile oggi: le diverse tipologie e la loro diffusione geografica. Le altre forme di sfruttamento minorile e di violazione della dignità dei bambini e dei ragazzi: analfabetismo, fame, prostituzione. Organismi internazionali attivi in difesa dei diritti dei bambini e dei ragazzi; la “Dichiarazione dei diritti del fanciullo” (Onu, 1959); la “Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia” (Onu, 1989). b) Tematiche d’attualità. Alcolismo e tabagismo; anoressia e bulimia; bioetica; bullismo; condizione femminile; crisi energetica; droga; ecologia; educazione alimentare; educazione ai valori; educazione stradale; globalizzazione; emigrazione e immigrazione; inquinamento; internet; xenofobia; organizzazioni criminali; televisione, razzismo; smaltimento e riciclaggio rifiuti; sport; Unione Europea. Particolare attenzione potrebbe essere accordata al fenomeno del terrorismo nella sua evoluzione storica. c) Argomenti di educazione civico-sociale. Società ed economia: la vita quotidiana; la popolazione in Italia; l’attività economica. Lo Stato costituzionale: la Costituzione; l’ordinamento dei poteri pubblici; l’intervento sociale dello Stato. L’impegno politico: gli attori della politica; lo spirito pubblico; l’opinione pubblica e l’informazione. |
Valutazione |
La valutazione sarà effettuata con modalità differenziate: saranno valutati il livello di partecipazione dell'alunno, il rispetto delle regole di convivenza civile, le capacità di ascolto, di comprensione e di riflessione, mediante conversazioni, colloqui, interventi spontanei. |
Linee guida per le attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica
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