Costituzione della Repubblica Italiana
Parte Prima · Diritti e Doveri dei Cittadini
«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.»
Articolo 21 – Testo Integrale
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni.
L'Assemblea Costituente, eletta il 2 giugno 1946, redasse la Costituzione tra il 1946 e il 1947. Entrata in vigore il 1° gennaio 1948, rappresentò per alcuni versi una rottura con l'impostazione giurica del regime fascista, mantendo però notevoli elementi di continuità per ciò che atteneva all'impianto tecnico-giuridico elaborato dal Codice Rocco. Fu sul piano dei principi ispiratori, invece, che la discontinuità fu subito più marcata ed evidente. L'articolo 21 venne espressamente pensato per costituire un baluardo contro ogni futura possibile dittatura, anche sul piano informativo.
Ogni persona può esprimere liberamente le proprie opinioni e idee senza bisogno di autorizzazioni preventive da parte dello Stato.
La stampa è esplicitamente protetta da censure e autorizzazioni preventive. Il sequestro è ammesso solo in casi eccezionali e con garanzie giudiziarie.
La tutela si estende a «ogni altro mezzo di diffusione»: radio, televisione, internet e social media rientrano nella protezione costituzionale.
Come ogni diritto costituzionale, anche la libertà di espressione non è illimitata. La Corte Costituzionale ha riconosciuto che essa deve bilanciarsi con altri valori fondamentali.
Il bilanciamento tra libertà e responsabilità è al centro di molte sentenze della Consulta e della Corte EDU.
Vietate pubblicazioni oscene o contrarie al buon costume (art. 21, comma 6).
La diffamazione è reato: la libertà di espressione non copre le affermazioni false e lesive.
Il diritto alla riservatezza (art. 15 Cost.) può limitare la pubblicazione di informazioni private.
Sono vietate le pubblicazioni che mettono a rischio la sicurezza nazionale o incitano alla violenza.
La Consulta interviene sul sistema di censura cinematografica, stabilendo che anche i film rientrano nella tutela dell'art. 21.
La Corte Costituzionale (sent. n. 225/1974) affronta il monopolio RAI: la televisione è «mezzo di diffusione» protetto dall'art. 21.
La Corte riconosce che la libertà di informazione richiede pluralismo: non basta la libertà formale, serve anche quella sostanziale.
Il dibattito si estende alle piattaforme digitali: come bilanciare la libertà online con la lotta alla disinformazione?
Tutela ampia con esplicita menzione della stampa e divieto di censura preventiva. Limite del buon costume esplicitamente indicato.
Protezione quasi assoluta della libertà di parola, inclusa la propaganda e le dichiarazioni offensive. Pochissimi limiti riconosciuti.
Garantisce la libertà di espressione ma con limiti espliciti per la negazione dell'Olocausto e l'incitamento all'odio razziale.
La libertà di espressione è garantita dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo del 1789, con bilanciamento rispetto all'ordine pubblico.
La Convenzione Europea protegge la libertà di espressione e la Corte di Strasburgo è l'arbitro finale per i paesi del Consiglio d'Europa.
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948) proclama universalmente il diritto all'informazione e all'espressione.
Con l'avvento di internet e dei social media, il perimetro dell'art. 21 si è esteso enormemente, ponendo nuove sfide al legislatore e ai giudici.
La Corte Costituzionale ha ribadito che la tutela si estende a ogni mezzo tecnologico, ma la regolamentazione degli algoritmi e delle piattaforme è ancora un territorio inesplorato.
Questioni come il diritto all'oblio, le fake news, il cyberbullismo e la moderazione dei contenuti richiedono un continuo aggiornamento del quadro normativo.
Chi è responsabile dei contenuti generati dall'AI?
Le piattaforme possono censurare contenuti legali?
La disinformazione deliberata è coperta dall'art. 21?
Rimozione vs. libertà di informazione storica.
Conclusione
«Non condivido quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo.»
— attribuito a Voltaire
Presentazione sull'Articolo 21 · Costituzione della Repubblica Italiana · 1948